Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale della
laguna di Venezia).

      1. È istituito il Parco nazionale della laguna di Venezia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. Per il raggiungimento delle finalità del Parco nazionale della laguna di Venezia è istituito un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ente parco».
      3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. L'Ente parco nazionale della laguna di Venezia è inserito nella parte IV della tabella allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni.
      4. Il territorio del Parco comprende l'ambito territoriale definito dalle aree SIC e dalle aree ZPS della laguna di Venezia di cui alla delibera della giunta regionale della regione Veneto n. 1180 del 18 aprile 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 45 del 16 maggio 2006, dai corridoi di interconnessione, nonché dagli ambiti lagunari funzionalmente collegati ai predetti siti, come descritto nella planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. In sede di approvazione del Piano ambientale del Parco, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), si provvede alla delimitazione perimetrale di un ambito territoriale più ampio quale area di transizione, protezione e sviluppo controllato, da sottoporre a tutela mediante gli strumenti della pianificazione regionale e provinciale; possono altresì essere individuate aree contermini.

 

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      6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      7. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, all'Ente parco è affidata anche la gestione delle oasi di protezione previste dal piano faunistico venatorio della provincia di Venezia, ricomprese nel perimetro del Parco nazionale della laguna di Venezia.